Colleagues Working Together in Office

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INCA CGIL

Sede di Valenza

MALATTIA PROFESSIONALE

COS'È

La malattia professionale è una patologia causata dall’esposizione al rischio derivante dallo svolgimento ​dell’attività lavorativa o da sostanze nocive presenti nell’ambiente di lavoro.


Per avere riconoscimento alla malattia professionale deve sussistere il cosiddetto “nesso causale”, ossia la ​relazione tra la patologia e l’attività lavorativa svolta o l’ambiente di lavoro nocivo.


Le malattie professionali sono di due tipi: tabellate e non tabellate.


Le prime sono quelle indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura) e sono provocate da ​lavorazioni indicate nelle stesse tabelle. Queste devono essere denunciate entro un determinato periodo dalla ​cessazione dell’attività rischiosa, il c.d. “periodo massimo indennizzabile”.


Per le malattie tabellate, opera la “presunzione legale dell’origine professionale della malattia”. Il lavoratore ​non deve quindi dimostrare di essersi ammalato a causa della sua attività lavorativa ma deve limitarsi a ​provare di essere o essere stato addetto allo svolgimento di quella specifica lavorazione prevista dalla tabella, ​al fine di ottenere la tutela spettante.


La Giurisprudenza, nel tempo, ha ampliato la tutela in materia, consentendo il riconoscimento dell’origine ​professionale anche per le “malattie professionali non tabellate”.


Per le malattie non tabellate non opera la presunzione legale d’origine e pertanto è a carico del lavoratore ​l’onere di provare l’origine professionale della malattia con elementi probatori che dimostrino l’effettiva ​esposizione al rischio.

CHI NE HA DIRITTO

Il lavoratore deve informare il datore di lavoro della malattia professionale entro 15 giorni dalla sua ​manifestazione, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.


Il datore di lavoro deve quindi trasmettere all’INAIL tale denuncia, corredata dal certificato medico, entro i 5 ​giorni successivi a quello di comunicazione del lavoratore.


Il lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro non esista o faccia resistenze all’invio della denuncia, provvisto ​della documentazione medica, può effettuare la denuncia di malattia professionale presso uno dei nostri uffici ​di Patronato INCA CGIL della Piemonte


In caso di malattia professionale riconosciuta, la prima revisione può essere richiesta dopo che siano trascorsi ​almeno 6 mesi dalla data di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, ovvero, qualora tale inabilità non ​sia stata riconosciuta, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di denuncia della malattia.

Le successive revisioni possono essere espletate a distanza di almeno un anno l’una dall’altra fino al 15° anno ​dalla data della denuncia di malattia professionale.


Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INAIL, contatta la nostra sede più vicina

DOCUMENTI NECESSARI PER AVVIARE ​LA PRATICA

  • Carta d'identità e codice fiscale del richiedente
  • Busta paga recente
  • Documentazione sanitaria
  • Certificato medico di denuncia di malattia professionale
  • IBAN del richiedente


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Pr​enota

Da qui è possibile richiedere un ​appuntamento per la sede di INCA di ​Valenza tramite l'invio di un messaggio ​whatsa​pp

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