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Permessi lavorativi ​L. 104/1992

COS'È

Sia il lavoratore disabile che il lavoratore dipendente parente di una persona con disabilità, possono fruire dei ​permessi lavorativi retribuiti affini all’assistenza.

Il lavoratore disabile ha diritto a:


  • 3 giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore).

Oppure

  • 2 ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane).

Oppure

  • 1 ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).


Il lavoratore che deve assistere un parente con disabilità può fruire dei permessi lavorativi nella sola forma dei ​tre giorni di permesso mensile (anche frazionabili).


Nel settore pubblico questa possibilità è consentita solo se nel nucleo familiare non sono presenti altre ​persone che possono prestare assistenza.


Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

CHI NE HA DIRITTO

Il I permessi lavorativi retribuiti possono essere fruiti dal lavoratore disabile o da parenti/affini entro il terzo ​grado del lavoratore disabile ai quali è stato riconosciuto lo status di handicap grave ai sensi del comma 3, ​articolo 3 della Legge 104/1992, nelle modalità di seguito indicate.

Permessi per figli disabili

I genitori, in alternativa tra di loro, anche adottivi o affidatari, hanno diritto a:


  • Un permesso giornaliero retribuito di 2 ore fino al compimento del 3° anno di età del figlio.


Oppure


  • Al prolungamento del congedo parentale fino al compimento del 12° anno del figlio (o entro 12 anni ​dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento) per un massimo di 36 mesi comprensivi del ​congedo ordinario.


Oppure


  • 3 giorni di permesso mensili (anche frazionabili in ore) indipendentemente dall’età del figlio. I 3 giorni ​possono essere fruiti in maniera continuativa oppure possono essere ripartiti fra gli stessi genitori.


Permessi per parenti disabili

Il lavoratore dipendente parente di una persona con disabilità può fruire di 3 giorni di permesso mensili (anche ​frazionabili in ore).


I 3 giorni di permessi giornalieri possono essere fruiti dal coniuge o anche da un parente o affine entro il 2° ​grado del soggetto disabile.


I 3 giorni possono essere inoltre fruiti dal “convivente di fatto” per l’assistenza all’altro convivente: in tal caso ​sarà necessario dimostrare la sussistenza della convivenza presentano la relativa dichiarazione anagrafica ​presso il comune di residenza.


Il diritto all’assistenza può essere esteso anche ai parenti e agli affini entro il 3° grado qualora i genitori o il ​coniuge abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano ​deceduti o mancanti.


Per la giornata di permesso mensile presa per sé stessi o per l’assistenza al familiare disabile è garantita la ​copertura contributiva figurativa, utile per il diritto e per la misura della pensione.

Altri permessi per lavoratori ​disabili

I lavoratori dipendenti con una disabilità riconosciuta in misura superiore al 50% possono inoltre fruire del c.d. ​“congedo di cure per gli invalidi”.

Si tratta di un permesso di 30 giorni l’anno, non necessariamente continuativo e fruibile anche via frazionata, ​riconosciuto a quei soggetti che abbiano necessità di assentarsi per sottoporsi alle cure legate alla patologia ​invalidante certificata.


Per beneficiare delle giornate di permesso è necessario produrre al proprio datore di lavoro una prescrizione ​da parte del medico curante (di struttura pubblica o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) ​attestante la necessità della cura connessa all’infermità.


La richiesta non deve essere trasmessa all’INPS ma viene gestita direttamente con il datore di lavoro.

DOCUMENTI NECESSARI PER AVVIARE ​LA PRATICA

  • Carta d'identità e codice fiscale del richiedente
  • Carta d'identità e codice fiscale dell'assistito
  • Verbale L. 104/1992
  • Riconoscimento dell’handicap grave ai sensi del comma 3, articolo 3
  • Busta paga
  • Dichiarazioni; all’atto della domanda telematica, sia il richiedente che il disabile ​dovranno sottoscrivere due dichiarazioni: il primo che intende assistere il disabile e il ​secondo che intende voler farsi assistere dal richiedente


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Da qui è possibile richiedere un ​appuntamento per la sede di INCA di ​Valenza tramite l'invio di un messaggio ​whatsa​pp

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